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ASSOCIAZIONE MERCANTI D'ARTE, ARTISTI e Collezionisti DELLA PIANURA VENETAsede: c/o e-antiqua - via Frattini, 25 - Legnago VR tel. e fax: 0442.25.581 - mail: info@amapiv.it Associazione di antiquari, mercanti d'arte, artisti, |
SPONSOR E AMICI DELL'ASSOCIAZIONE |
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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MERCANTI D'ARTE DELLA PIANURA VENETA
STATUTO ASSOCIAZIONE MERCANTI D'ARTE DELLA PIANURA VENETA
ARTICOLO 1 - Nome e sede dell'Associazione Il 24 gennaio 2008 è stata costituita un'associazione sotto la denominazione "Associazione Antiquari e Mercanti d'Arte della Pianura Veneta" (AMAPiV). La sua sede legale è in Via Libertà 57, 37053 Cerea (Verona). L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. ARTICOLO 2 - Scopi dell'Associazione 1 - Promuovere, regolare, proteggere e rappresentare gli interessi e il prestigio delle ditte che svolgono commercio di arte e antichità. 2 - Studiare tutte le questioni relative all'arte e al commercio della stessa, raccogliere e divulgare notizie statistiche o altre informazioni comunque attinenti al commercio delle antichità e dell'arte o agli interessi dei membri dell'Associazione. 3 - Prendere tutte le iniziative, occorrendo anche di carattere legale, dirette a stroncare eventuali scorrettezze nell'ambito del commercio dell'arte e dell'antichità. 4 - Promuovere provvedimenti legislativi o altre misure da parte delle autorità competenti che possono interessare la libera circolazione delle opere d'arte, il commercio delle stesse e gli interessi dei membri dell'Associazione o svolgere, occorrendo, azioni di opposizione ad eventuali provvedimenti ritenuti lesivi degli interessi protetti dell'Associazione. 5 - Rilasciare certificati sull'età, o sull'età minima, di oggetti antichi in relazione alla loro esportazione o per altri scopi. 6 - Promuovere la risoluzione, a mezzo di conciliazione e di arbitrato privato, di controversie che possano eventualmente insorgere tra due membri dell'Associazione o tra un membro dell'Associazione ed altra persona, per ragioni di commercio, assistendo le parti nella impostazione e nella discussione delle controversie. 7 - Promuovere, organizzare e patrocinare esposizioni, mostre e fiere di antichità nazionali ed internazionali partecipando anche materialmente ad esse. A tale scopo l'Associazione potrà acquisire partecipazioni in Società di capitali o assumerne il totale controllo. 8 - Promuovere e organizzare lezioni e conferenze aventi per oggetto l'arte, l'antichità e il commercio di esse, promuovendo così la diffusione e l'incremento della conoscenza delle arti antiche e contemporanee e la cultura necessaria per il loro commercio. 9 - Istituire corsi di studio, borse, premi, certificati e quanto altro possa giovare a stimolare lo studio e la conoscenza delle opere d'arte. 10 - Appoggiare l'azione sindacale che operi per la stipulazione di accordi riguardanti il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessano la categoria rappresentata. 11 - Delegare i rappresentanti della categoria in Enti, Consessi, Organi e Commissioni nelle quali tale rappresentanza sia prevista o richiesta 12 - Esercitare tutte le funzioni che siano ad essa competenti e previste dal Regolamento per il Marchio Associativo di garanzia. ARTICOLO 3 - Requisiti per l'adesione Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche titolari di aziende antiquarie, o altri professionisti del settore (periti, esperti, consulenti ecc.), le persone che rivestono la qualifica di legale rappresentante di una società che svolge attività antiquaria oppure le persone che siano socie delle predette società. documenti prescritti dalla legge per il commercio di oggetti d'arte antica aventi valore storico e artistico godere di prestigio, di provata competenza e serietà commerciale. Gli associati si impegnano a vivere eticamente la loro professione mantenendo alta la propria reputazione e si obbligano a non procurare con comportamenti legati al loro lavoro disonore a se stessi e alla categoria. Gli associati si impegnano a rilasciare per ogni oggetto venduto un certificato di garanzia di autenticità in cui sarà descritto minutamente il bene ceduto, le sue caratteristiche, gli eventuali restauri. In detto certificato andrà altresì citata la legittima provenienza e il legittimo possesso del bene in oggetto. Il certificato andrà corredato da una fotografia dell'oggetto firmata dall'antiquario. Sarà considerato indegno di far parte della Federazione chi critica e denigra i propri colleghi nel loro operato professionale o nella merce da loro venduta. Ogni associato si impegna ad esprimere il proprio giudizio su oggetti in possesso di privati o mercanti solo in forma scritta; questo obbligo si fa tassativo in caso di perizie. Qualsiasi rilievo in relazione a persone o oggetti, quando un associato non esplichi le funzioni di perito, dovrà essere comunicato al direttivo della propria associazione o della Fima che, anche tramite il Consiglio dei Probiviri, si pronuncerà in merito dopo adeguata istruttoria. Allo scopo di dare le più ampie garanzie al cliente, i soci si impegnano ad approfondire tutti gli aspetti della loro professione e ad aggiornarsi sullo sviluppo delle ricerche dei critici e delle tecniche nei propri settori di specializzazione. I soci pur mantenendo salve le proprie caratteristiche individuali, si impegnano a salvaguardare gli interessi generali della categoria che riconoscono come propri, irrinunciabili e prioritari in caso di conflitto con gli interessi personali. Gli associati devono attenersi ad una scrupolosa applicazione delle leggi. Si dichiarano favorevoli alla conservazione del Patrimonio Culturale Italiano e alla tutela delle opere d'arte da furti e falsificazioni. Si obbligano ad informare i competenti organi di controllo ogni qualvolta vengano a conoscenza di illeciti in questo campo. ARTICOLO 4 - Ammissione L'ammissione all'Associazione avviene su proposta di uno o più soci o su invito del Consiglio Direttivo. Il Consiglio esaminerà la documentazione relativa e provvederà ad una attenta indagine conoscitiva a mezzo lettera, al termine della quale delibererà sull'ammissione o meno. Un' ammissione respinta può essere ripresentata e nuovamente vagliata Una domanda respinta per la terza volta non viene più ammessa. Al momento dell'ammissione dovrà essere versata una quota d'ingresso determinata dal Consiglio Direttivo. Ogni nuovo associato, ammesso successivamente all'approvazione del presente Statuto, dovrà versare la quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, a mezzo modello R.I.D. ovvero entro i primi quattro mesi dell'anno fiscale se trattasi di soci già iscritti. Qualora gli associati dell'AAMAPV., soci di una stessa azienda, inizino una nuova attività di vendita di oggetti d'arte e di antiquariato, separata rispetto a quella originaria, su loro richiesta entrano di diritto nell'Associazione senza dover pagare la quota d'ingresso, fermo restando il pagamento dell'intera quota associativa.Premesso che la partecipazione all' AAMAPV. è a titolo personale, i soci ammessi entro il primo semestre dell'anno dovranno versare l'intera quota associativa annuale mentre quelli ammessi nel secondo semestre pagheranno il 50 % della quota
ARTICOLO 5 - Recesso ed esclusione La condizione di associato viene meno: a) per recesso; Il verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, non dà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione.Il socio oggetto di comunicazione di garanzia da parte della Magistratura per reati penali, inerenti l'esercizio della propria attività antiquariale, può darne avviso all'associazione. Il Consiglio, valutato il danno di immagine alla categoria, dopo attento esame, può suggerire di autosospendersi fino alla conclusione del procedimento. ARTICOLO 6- Organi dell'Associazione a) l'Assemblea; ARTICOLO 7 - Assemblea dei soci e modalità di svolgimento L'Assemblea è costituita dagli associati effettivi di cui all'articolo 3. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Gli associati hanno facoltà di delegare altro socio quale loro rappresentante in assemblea. Ciascun partecipante non può avere più di tre deleghe. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno, mediante lettera spedita a ciascun associato effettivo almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo fax o con telegramma o via e-mail con cinque giorni liberi di preavviso. L'assemblea straordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, oppure un quinto degli associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. ARTICOLO 8 - Validità dell'Assemblea, elezioni e delibere L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. L'Assemblea straordinaria decide con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto, anche in seconda convocazione, quando si tratti di modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione. Per le elezioni del Consiglio Direttivo e per ogni delibera riguardante persone, si devono adottare votazioni a scrutinio segreto. In ogni altro caso il voto è palese, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di decidere diversamente. In caso di parità di voti prevale la proposta alla quale accede il Presidente dell'Assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso le deliberazioni si intendono non approvate. Nelle elezioni per il Consiglio Direttivo, quando vi sia parità di voti tra due eletti, prevale il candidato più anziano di età. Ogni associato ha diritto ad un voto. ARTICOLO 9 - Assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria delibera: a) sulla relazione annuale dell'attività svolta dall'Associazione e sui bilanci sociali; ARTICOLO 10 - Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Viene convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo lettera fax o e-mail spedita almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti Decade dalla carica di Consigliere colui che, senza giustificati motivi, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio. Al Consigliere decaduto subentra l'associato che nelle votazioni risulterà il primo non eletto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. ARTICOLO 11 - Attività del Consiglio Direttivo Il Consiglio potrà compiere qualsiasi atto ed operazione di ordinaria amministrazione necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Specificatamente il Consiglio: elegge nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale ed un Tesoriere; decide sull'ammissione dei soci e sul loro recesso o esclusione; esprime pareri e delibera su tutti i problemi riguardanti la categoria, quando ne abbia avuto specifico mandato dall'assemblea; propone i criteri informatori degli accordi economici collettivi e segnala i nominativi dei componenti delegati in rappresentanza della categoria nelle commissioni e negli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o prevista; delibera su ogni altro provvedimento che in relazione ai compiti dell'Associazione sia ad esso sottoposto dal Presidente; predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati corredandolo di apposita relazione. ARTICOLO 12 - Presidente dell'Associazione Il Presidente dura in carica due anni ed è investito della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio con la facoltà di rilasciare procure speciali ad un membro del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno. Adempie a tutti i compiti affidatigli dallo Statuto. Nei casi d'urgenza decide su materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo le decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, da uno dei due Vice Presidenti da lui delegato. Al termine del mandato, al Presidente uscente verrà riconosciuta la carica di past-president, senza che questo riconoscimento gli conferisca la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 13 - Eleggibilità alle cariche sociali Possono essere eletti alle cariche sociali soltanto gli associati effettivi di cui all'art. 3, ad esclusione dei soci onorari. Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e sono gratuite. Nel caso in cui un Consigliere venga a cessare, gli succede il candidato non eletto che nelle elezioni per le cariche ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. Tutte le cariche conferite nel corso del biennio per ricoprire posti vacanti, decadono alla scadenza del biennio stesso. ARTICOLO 14 - Marchio Associativo L'Associazione si fregia di un Marchio associativo e distintivo. Di tale Marchio dovranno farne uso, al solo fine di prestigio commerciale e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento ad esso relativo, tutti gli associati e le ditte o società che essi rappresentano. Il Regolamento con il quale viene disciplinato l'uso del Marchio associativo è adottato dall'Assemblea straordinaria degli associati e potrà essere modificato con delibera della medesima Assemblea. ARTICOLO 15 - Esercizio sociale Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. ARTICOLO 16 - Patrimonio dell'Associazione Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione iniziali e da quelle associative annuali, dai beni acquistati dall'Associazione, dalle erogazioni ricevute. ARTICOLO 17 - Disposizioni finali Per quant'altro non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.
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